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I reati di corruzione generano danno all’immagine dell’ente


Il dipendente pubblico che riceve denaro e/o altre utilità per compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio, in particolare preferendo un’impresa nell’assegnazione di lavori pubblici, arreca una grave lesione all’immagine dell’amministrazione pubblica di appartenenza.

L’esistenza di un tale accordo corruttivo, riprovevole anche sul piano etico e sociale, mina i fondamenti stessi dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione, con riflessi sull’economia locale e nazionale.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte, con la sentenza n. 246 depositata il 6 settembre 2016.

Nel caso di specie, a seguito della condanna del dipendente per fatti di corruzione, l’amministrazione, nell’ambito di una controversia giuslavoristica avviata a seguito dei fatti e della vicenda processuale penale, aveva concluso un accordo transattivo con il dipendente, comprensivo dell’abdicazione, ad opera dell’ente pubblico, di ogni eventuale diritto o pretesa a titolo di danno (patrimoniale e non, incluso danno all’immagine).

Come evidenziato dai giudici contabili, la transazione sul danno all’immagine, benché perfezionata e accettata dall’ente pubblico come interamente satisfattiva, non preclude l’esercizio da parte del Procuratore Regionale dell’azione di responsabilità amministrativa.

Ciò in quanto la materia della responsabilità per danno pubblico, nell’ambito della quale l’azione è intestata al P.M. della Corte dei Conti, non è materia disponibile per l’Amministrazione lesa che, conseguentemente, non ha alcuna capacità di disporre, non potendo né promuovere la relativa azione né rinunciarvi.

Mentre in sede di accertamento della responsabilità civile si tende al risarcimento della lesione inferta al patrimonio giuridico dell’ente, con il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile si determina l’eventuale lesione inferta all’efficienza dell’azione amministrativa, nonché alla sua indipendenza, buon andamento ed imparzialità.

Infatti, la condotta illecita dei dipendenti della P.A. determina una lesione del bene giuridico consistente nel buon andamento della Pubblica Amministrazione, tale da far perdere a quest’ultima credibilità ed affidabilità all’esterno, ingenerandosi la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell’attività dell’ente pubblico.

Con riguardo agli aspetti attinenti la prova e la quantificazione del danno, come osservato dai giudici contabili, non è necessaria la dimostrazione della spesa sostenuta per il ripristino dell’immagine violata né della verificazione di una “deminutio patrimonii” della p.a. danneggiata.

E’ sufficiente la sussistenza di un reato di corruzione, ravvisabile anche laddove il pubblico funzionario si ponga a disposizione del privato, per produrre offesa al decoro e al prestigio dell’ente pubblico.

In altri termini, il danno all’immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l’amministrazione pubblica sostiene delle spese, configurandosi anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all’Ente pubblico si attendono dall’apparato, viene spezzata da illecito comportamento dei suoi agenti.

SELF organizza attività formative finalizzate a fornire un adeguato approfondimento e un aggiornamento professionalizzante sui temi dell’analisi, della prevenzione e del contrasto della corruzione politica e amministrativa.

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Si segnala, inoltre, il seminario di studi “La prevenzione della corruzione negli appalti” in programma a Firenze il 2 dicembre 2016.

Leggi la sentenza
giur-piemonte-sent-n-246-2016


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