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Pubblicato il Codice della giustizia contabile: in vigore dal 7 ottobre


E’ stato pubblicato in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016, il d.lgs. 176/2016 concernente “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, che entrerà in vigore a partire dal 7 ottobre 2016.

Il Codice, adottato in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 20 della legge “Madia” (legge 124/2015), disciplina la procedura dei giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei conti, dai più noti giudizi di responsabilità erariale, ai giudizi di conto, a quelli sanzionatori e pensionistici.

Molte le novità anche per quanto riguarda i giudizi di responsabilità per danno erariale, e in praticolare:

–          sono stati recepiti i principi del “giusto processo, e quello della parità delle parti;

–          sono stati disciplinati i poteri del pubblico ministero, al quale si chiede di svolgere attività di indagine non solo per provare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, ma anche per accertare gli elementi che escludono tale responsabilità;

–          è stato previsto l’obbligo di motivazione degli atti istruttori e introdotta, in difetto, una specifica causa di nullità;

–          sono state valorizzate le tutele difensive sin dalla fase istruttoria;

–          sono stati introdotti riti alternativi e semplificati, con l’obiettivo di ridurre il volume del contenzioso senza trascurare le finalità risarcitorie, in parallelismo con gli analoghi sistemi deflattivi del contenzioso introdotti per i giudizi ordinari;

–          sono state dettate norme per rendere più certa l’esecuzione delle sentenze di condanna.

Da evidenziare, inoltre che:

–          l’invito a dedurre, cioè il tipico atto attraverso il quale un presunto responsabile è informato del fatto che è stata effettuata un’indagine per danno erariale a suo carico, dovrà contenere maggiori informazioni per consentire al destinatario di comprendere la portata delle contestazioni a suo carico e argomentare la propria difesa;

–          l’interessato avrà diritto a essere sentita (audizione personale) con l’assistenza dell’avvocato e, dopo l’invito a dedurre, di accedere a tutti gli atti del fascicolo istruttorio;

–          il p.m. potrà acquisire gli atti mediante accesso sui siti delle Pubbliche amministrazioni che, in particolare dopo gli ultimi interventi normativi (vedi FOIA, disciplinato con il d.lgs. 97/2016), consentono di verificare online la maggior parte dei documenti che caratterizzano l’attività di una P.A.


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