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Il regime speciale degli affidamenti in house secondo il nuovo Codice Appalti


Nelle more dell’istituzione, da parte dell’Anac, dell’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, è comunque possibile effettuare affidamenti in house in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall’articolo 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell’articolo 5 del d.lgs. n. 50/2016, a prescindere dall’inoltro della domanda di iscrizione.

Resta fermo l’obbligo di effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta del soggetto in house, nonché di pubblicare sul sito tutti gli atti connessi all’affidamento.

Questo quanto evidenziato dall’Anac nel comunicato pubblicato il 7 settembre 2016, con il quale sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 192 del Codice dei contratti (d.lgs. 50/2016).

Quanto agli affidamenti in house, il d.lgs. 50/2016 da una parte stabilisce a quali condizioni è legittimo l’affidamento diretto, senza ricorso al mercato, al soggetto in house (articolo 5), dall’altra detta il nuovo “regime” speciale per gli affidamenti in house (articolo 192) prevedendo:

  • l’istituzione, a cura dell’Anac, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che possono operare mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house: l’iscrizione a questo elenco avviene a domanda, secondo le modalità e i criteri definiti dall’Autorità;
  • l’obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché della congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
  • l’obbligo di pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in formato open-data, tutti gli atti connessi all’affidamento in house.

La previsione dell’articolo 192, comma 1, (secondo cui la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni di procedere ad effettuare affidamenti diretti all’ente strumentale), presuppone l’istituzione dell’elenco e l’adozione di un atto dell’Autorità che stabilisca modalità e criteri per l’iscrizione.

A sua volta, l’adozione dell’atto da parte dell’Autorità richiede la previa analisi dell’incidenza delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (il cui schema è stato approvato in via definitiva il 10 agosto 2016) sulla disciplina dei requisiti identificativi dell’istituto dell’in house providing.

Pertanto, allo stato attuale, il mancato inoltro della domanda di iscrizione non pregiudica la possibilità di procedere ad affidamenti in house.

Le domande di iscrizione all’elenco, infatti, potranno essere inoltrate dopo l’adozione dell’atto dell’Autorità, coerentemente con i criteri e le modalità in esso definiti.


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