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Giur. Appello sent. 316 – Responsabilità erariale derivante dall’indebita liquidazione di compensi non dovuti


Risponde del danno arrecato all’ente il responsabile del procedimento di liquidazione che dispone illegittime liquidazioni, per importi maggiorati rispetto a quelli effettivamente dovuti alla concessionaria in forza della convenzione stipulata per la gestione dei parcheggi a pagamento.

Questo quanto espresso dalla Corte dei Conti, sez. Appello, con la sentenza n. 316 depositata il 30 agosto 2016, con la quale è stata dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto nei confronti della sentenza n. 41/2015.

Nel caso di specie, a seguito di una procedura d’appalto, il Comune aveva stipulato un contratto di concessione per la gestione del servizio e sosta dei parcheggi a pagamento.

In sintesi, per l’espletamento del servizio di sosta a pagamento, da un lato il concessionario era tenuto a versare al Comune una percentuale dei compensi riscossi nel mese, per la gestione della sosta a pagamento, al netto dell’IVA, entro i 30 gg. successivi alla mensilità di riferimento; dall’altro, al concessionario spettava un compenso per ogni contravvenzione elevata dagli ausiliari del traffico, parametrato all’effettiva riscossione dell’Ente.

Le indagini effettuate dalla Guardia di finanza avevano fatto emergere un rilevante danno per le casse del comune, derivante da una serie di condotte illecite del concessionario, rese possibili dalla tolleranza dei funzionari comunali.

Nello specifico, in violazione degli obblighi assunti in qualità di concessionaria ed in forza della convenzione, la società non aveva predisposto i previsti versamenti ovvero vi aveva proceduto con grave ritardo, e comunque parzialmente.

Inoltre la stessa società, con riferimento alle somme derivanti dall’espletamento del servizio di vigilanza e controllo delle violazioni al codice della strada relative alla sosta regolamentate a pagamento, aveva formato rendicontazioni mensili per verbali dei quali non si era verificata la circostanza legittimante la richiesta di pagamento di compenso, e cioè l’incasso effettivo della sanzione, emettendo conseguenti fatture (che davano luogo ai relativi atti di liquidazione) per importi maggiorati rispetto a quelli effettivamente dovuti.

Per la complessiva situazione di mala gestio posta indebitamente in essere è stata ritenuta responsabile in via principale e a titolo di dolo contrattuale la società concessionaria del servizio in questione, per aver omesso i pagamenti dovuti.

Sono stati altresì ritenuti responsabili, in via sussidiaria a titolo di colpa grave, il comandante della Polizia municipale dell’ente, il Dirigente dell’area economico finanziaria nonché il responsabile del procedimento che aveva illegittimamente liquidato i crediti non riconoscibili, omettendo la verifica e la cernita di quelli che comunque in base agli accordi contrattuali non andavano fatturati (Corte dei conti, sez. giurisdiz. Lazio n. 1212/2012, poi confermata dalla Sezione d’Appello con sentenza n. 41/2015).

In particolare, il responsabile del procedimento di liquidazione avrebbe dovuto, prima di procedere alla liquidazione, quantomeno verificare la corrispondenza tra i verbali fatturati e quelli riscossi o comunque segnalare la discrasia, così impedendo alla concessionaria del servizio di porre in essere l’illecito.

Leggi la sentenza
CC Sez. I Giur. Centrale Appello sent. n. 316_2016


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