La stazione appaltante può ottenere il risarcimento del danno effettivo per il caso di mancata stipula del contratto da parte dell’aggiudicatario, anche nel caso in cui esso ecceda l’importo della cauzione provvisoria.
Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3755 del 31 agosto 2016.
Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una gara per individuare l’istituto di credito con cui stipulare un contratto di mutuo.
A fronte del rifiuto del concorrente aggiudicatario di stipulare il contratto, la stazione appaltante aveva richiesto il risarcimento del danno, nella misura corrispondente al maggior prezzo di aggiudicazione, risultante dall’affidamento al concorrente classificatosi alla seconda posizione, che aveva offerto uno spred più sfavorevole.
Il tar aveva respinto la domanda risarcitoria poi accolta dal Consiglio di stato nella sentenza in commento.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, quando l’aggiudicatario di una gara pubblica senza giustificazione non stipula il contratto non rilevano le discussioni concernenti la natura della sua responsabilità: il danno risarcibile è quello conseguente alle spese di indizione di una nuova gara (se non vi sono stati altri partecipanti), ovvero quello conseguente ai maggiori esborsi di denaro, conseguenti alla aggiudicazione disposta in base allo “scorrimento”.
Il principio generale sulla risarcibilità del danno si applica sia nel caso in cui il danno effettivo per il caso di mancata stipula dell’aggiudicatario ecceda l’importo della cauzione provvisoria sia nel caso in cui il bando non abbia richiesto la presentazione della cauzione provvisoria (disciplinata, attualmente, dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e commisurata in percentuale fissa al prezzo di gara).
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Le procedure di acquisto sul MEPA dopo il nuovo codice dei contratti – Firenze – 18 novembre 2016