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Avvocatura comunale unica: inderogabile il principio di incompatibilità degli avvocati pubblici


E’ illegittima, in quanto contrastaste con la disciplina dell’ordinamento forense, la convenzione che prevede la messa a disposizione da parte di un’amministrazione dell’opera del proprio Ufficio Legale, immutato il suo attuale assetto organizzativo, in favore di un numero indeterminato di Comuni, per lo svolgimento di attività di difesa in giudizio.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, Milano, con la sentenza n. 1608 del 26 agosto 2016, con la quale è stato affrontato il problema relativo al rapporto tra la disposizione dell’articolo 2, comma 12, della legge 244/2007 (legge Finanziaria per il 2008), che consente agli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati, e la deroga al regime delle incompatibilità alla professione di avvocato, che, ai sensi dell’art. 23 della legge 247/2012, consente agli avvocati degli uffici legali di enti pubblici di svolgere la professione per la trattazione degli affari legali dell’ente stesso, previa iscrizione nell’elenco speciale.

Nel caso di specie un ente aveva approvato una convenzione per la costituzione dell’Avvocatura Comunale Unica in base alla quale si impegnava a mettere a disposizione di altri enti territoriali il proprio Ufficio Legale, i cui avvocati assegnati avrebbero trattato gli affari legali degli enti convenzionati.

Tale modello operativo è stato ritenuto illegittimo.

L’art. 2, comma 12, della legge 244/2007 consente ai comuni di costituire, con lo strumento della convenzione di cui all’articolo 30 del Tuel, un ufficio unico di avvocatura a cui affidare le funzioni di ufficio legale dei vari enti costituenti.

Tale norma, tuttavia, deve essere applicata in modo compatibile con la disciplina dell’ordinamento forense ed in particolare della previsione secondo cui gli avvocati dipendenti da enti pubblici possono svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell’ente presso il quale sono incardinati, secondo l’interpretazione stretta più volte ribadita dalla giurisprudenza.

Deve, pertanto, ritenersi ammissibile l’istituzione di un ufficio legale comune a diversi enti pubblici convenzionati, che abbia un sistema organizzativo unitario, sotto il profilo del personale amministrativo dedicato (distaccato dagli enti partecipanti), delle risorse strumentali assegnate, dei locali da adibire a sede, delle attività collaterali da svolgere (es. attività di cancelleria) e al cui interno gli avvocati iscritti nell’elenco speciale svolgano la loro attività sempre limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono, e osservando gli altri presupposti previsti dalla normativa (indipendenza dell’ufficio, esclusiva attribuzione della trattazione delle cause, etc.).

Deve essere invece esclusa la possibilità di istituire un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento in comune di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio da svolgersi nell’interesse e per conto di altri enti territoriali uniti attraverso una specifica convenzione.

Come ribadito dai giudici amministrativi, infatti, il regime delle incompatibilità della professione di avvocato non consente agli avvocati dell’ufficio legale di un ente di prestare la loro attività professionale a favore di un ente diverso per la trattazione degli affari legali di quest’ultimo.

 


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