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Giur. Veneto sent. 102 – Assegnazione mansioni superiori: i presupposti della responsabilità del dirigente


L’assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge sono nulle ma esse comunque producono l’effetto della necessità della corresponsione delle differenze stipendiali e possono far scattare la responsabilità amministrativa per danno all’erario del dirigente che le abbia illegittimamente disposte ovvero consentite.

In questo caso il dirigente risponde personalmente del maggiore onere conseguente (ovvero della maggiore retribuzione dovuta al sottoposto), ove abbia agito con dolo o colpa grave.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 102 depositata il 17 agosto 2016, con la quale è stato affrontato il problema relativo alla correlazione tra la condanna inflitta dal giudice ordinario all’ente pubblico, per aver il responsabile fatto svolgere le mansioni superiori ad un proprio collaboratore e, dall’altra, l’oggettiva carenza di organico per l’espletamento delle pratiche di ufficio.

La materia delle mansioni superiori nel pubblico impiego è regolata dall’art. 52 del d.lgs. 165/2001 che pone, quale regola generale, l’obbligo per le p.a. di adibire il dipendente alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi (nonché a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive), con conseguente divieto, a pena di nullità, di impiegarli in mansioni superiori.

La disposizione, al comma 2, circoscrive la possibilità per la p.a. di adibire il dipendente a mansioni immediatamente superiori, sempre che ricorrano obiettive esigenze di servizio, a sole due ipotesi, ovvero:

– qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti in organico, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili per un periodo complessivamente non superiore ad un anno;

– quando sia necessario sostituire un altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione delle ferie, per tutta la durata dell’assenza.

Al di fuori dei casi appena citati, l’assegnazione delle mansioni superiori è nulla e il dirigente risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

Come evidenziato dai giudici contabili, per accertare la colpa grave ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, è necessario verificare il quantum di divergenza tra la condotta doverosa e quella tenuta, avuto altresì riguardo alle circostanze del caso concreto oltre che al parametro dell’agente modello (il parametro dell’homo eiusdem professionis et condicionis, ovvero dell’uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, con conseguente assunzione di determinate responsabilità nell’ambito della comunità di riferimento).

Nel caso di specie, tenuto conto sia della grave carenza d’organico che dell’impiego “flessibile” necessitato dalla scarna forza-lavoro, peraltro più volte segnalato all’ente da parte dei funzionari, i giudici contabili hanno rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dalla procura.

Nello specifico è stata riscontrato, in ragione della gravissima carenza di personale, quasi un “conflitto di doveri” tra l’obbligo di rispettare puntualmente la disciplina del personale (in specie, le mansioni delle singole posizioni economiche) e quello di assicurare, con il personale disponibile, il buon andamento degli uffici (efficacia e efficienza costituiscono, infatti, parametri di legittimità dell’agire amministrativo).

Leggi la sentenza

CC Sez. Giurisd. Veneto sent. n. 102-2016

 


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