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Lombardia, del. n. 210 – Contabilizzazione canoni operazioni contrattuali complesse


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare un contratto con una società specializzata nel settore energetico che si impegnerebbe, a fronte di un canone annuo, a gestire l’intero ciclo di gestione del calore (ordinaria e straordinaria amministrazione, “spese vive”, incarico di terzo responsabile).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 210/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 luglio, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto la decisione e la valutazione dell’effettiva convenienza dell’operazione economica attengono al merito dell’azione amministrativa e rientrano, pertanto, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell’ente.

Relativamente alla corretta appostazione contabile dei contratti complessi, i giudici contabili hanno evidenziato che i dati contabili di bilancio devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio (principio della prevalenza della sostanza sulla forma, funzionale appunto alla chiara e corretta rilevazione dell’intrinseco modo d’essere dell’operazione iscritta a bilancio, a prescindere dagli aspetti meramente formali).

La singola fattispecie contrattuale complessa – eventualmente scomposta, in applicazione del principio della veridicità, nei singoli contratti che concorrono a regolare aspetti diversi di operazioni economicamente unitarie, laddove questi contratti preservino la propria autonomia giuridica e richiedano modalità di contabilizzazione diverse – deve dunque essere iscritta a bilancio in modo tale da rappresentarne correttamente l’intrinseca natura, obiettivamente intesa, anche in considerazione della concreta allocazione dei rischi fra le parti nella specifica fattispecie (in tal senso anche l’articolo 1, lett. eee), del d.lgs. 50/2016).

In tale ottica, laddove sia possibile scomporre il canone, unitariamente inteso, nelle relative componenti, queste andranno registrate contabilmente secondo la specifica natura ad esse propria, distinguendo quindi la parte da imputare in bilancio tra le spese correnti dalla quota capitale.

Laddove ciò non sia possibile, dovrà invece seguirsi un criterio di prevalenza, collegato alla produzione, nella specifica fattispecie concreta, dei flussi finanziari maggiormente significativi in considerazione del modo d’essere dell’operazione e dello scopo perseguito dalle parti (ciò appunto al fine di rappresentare in maniera veritiera l’effetto, in termini contabili, dell’operazione in concreto realizzata).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 210 -16


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