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Lombardia, del. n. 209 – Indisponibilità posti dirigenziali: applicabilità agli enti locali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1 comma 219 della legge 208/2015, in particolare chiedendo se il vincolo di indisponibilità per i posti dirigenziali previsto dalla norma si applichi soltanto alle amministrazioni dello stato, ovvero siano estendibile anche agli enti locali.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 209/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 luglio, hanno ribadito che tale disposizione si applica anche agli enti locali per ogni tipo di assunzione dirigenziale (comprese quella ex articolo 110 del Tuel).

Lo scopo della norma è quello di lasciare inalterata la situazione dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (data di approvazione del disegno di legge di stabilità 2016 da parte del CDM) per dare piena attuazione alla riforma prevista dalla legge 124/2015 (in tal senso Corte dei conti, sez. Lazio, del. n. 87/2016; sez. Puglia, del n. 73/2016).

Diversa la situazione dei posti che non erano vacanti alla data del 15 ottobre 2015, per i quali è possibile procedere alla relativa copertura nei limiti del rispetto, ovviamente, di tutte le altre norme che disciplinano l’assunzione del personale negli enti locali sia per quanto riguarda quelle a tempo indeterminato sia quelle a tempo determinato (senza dimenticare inoltre  le norme che disciplinano il collocamento del personale in mobilità (“esuberi”) in esito al processo di riforma delle province).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 209 -16


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