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Lombardia, del. n. 205 – Incremento risorse variabili del fondo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di finanziare, con il minor costo derivante dalla soppressione di una posizione organizzativa, l’incremento delle “risorse variabili” del fondo decentrato.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 205/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 luglio, hanno evidenziato che il comma 236 dell’articolo 1 della legge 208/2015 stabilisce un limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale.

Detto ammontare infatti:

a)      non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015;

b)      deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (tenendo conto in tal caso anche del personale assumibile ai sensi della normativa vigente)

Alla nuova disposizione si possono estendere i principi già affermati in relazione all’articolo 9, comma 2 bis, del d.l 78/2010.

Di conseguenza, con l’espressione “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” deve intendersi “ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante” (Corte dei conti, sez. delle autonomie, del. n. 26/2014).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 205 -16


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