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Lombardia, del. n. 184 – Incentivazione per funzioni tecniche


Un sindaco ha chiesto se il regolamento comunale degli incentivi, ex articolo 113 del d.lgs. 50/2016,  possa prevedere una forma di incentivazione in favore dei “tecnici interni” che svolgono attività di direzione lavori e di collaudo per lavori pubblici realizzati da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 184/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 luglio, hanno evidenziato che l’articolo 113 del nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016) include espressamente sia l’attività di direzione lavori sia quella di collaudo tra gli incarichi per i quali spetta in astratto il diritto del dipendente all’erogazione dell’incentivo per l’espletamento di attività tecniche.

La norma indica chiaramente che per la costituzione del fondo incentivante ci debbano essere “stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori” nel bilancio dell’ente locale-stazione appaltante.

Ne consegue che, poiché i lavori pubblici realizzati da parte di soggetti privati ex art. 1, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 50/16 non preventivano una spesa a carico dell’ente locale, non ricorre il presupposto per la costituzione del fondo incentivante.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 184 -16


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