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Documento di gara unico europeo (DGUE): le linee guida per la compilazione


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 170 del 22 luglio 2016 il comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.

Il documento fornisce alle stazioni appaltanti alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo

del DGUE, introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 85 del Nuovo Codice Appalti (d.lgs. 50/2016), che consiste in un modello autodichiarativo, standardizzato a livello europeo, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica (sia nei settori ordinari che speciali, nelle procedure di affidamento di concessioni e di partenariato pubblico-privato, nonché per gli affidamenti sotto soglia, fatta accezione per gli affidamenti diretti sotto 40.000 euro per i quali l’utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante).

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80 del codice, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare (in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariato per l’innovazione).

Il documento può essere compilato elettronicamente avvalendosi del servizio web messo gratuitamente a disposizione di stazioni appaltanti e operatori economici dalla commissione europea.

Il modulo on line, una volta compilato, può essere stampato per ottenerne una versione cartacea ovvero, nel caso di procedura esperita elettronicamente, può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente.

Le due versioni del DGUE, quella interamente elettronica e quella su carta, potranno coesistere al più tardi fino al 18 aprile 2018 (dopo il DGUE sarà fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE).

 


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