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Affidamenti sotto soglia: il Presidente della commissione di gara deve essere esterno


Nelle gare sotto soglia, le stazioni appaltanti possono nominare componenti interni della commissione ad eccezione del Presidente che comunque deve essere scelto facendo ricorso alla lista di esperti comunicata da Anac.

Inoltre, anche per i commissari interni all’amministrazioni non è possibile evitare il ricorso all’Albo in quanto “per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara”.

Questo quanto emerge dal documento approvato dall’Anac nell’adunanza del 6 luglio 2016, concernente le Linee guida sui “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.

Il documento, come tutte le linee guida predisposte dall’Anac in attuazione del Codice, è stato inviato al Consiglio di Stato e al Parlamento per l’acquisizione dei relativi pareri.

All’esito dell’acquisizione dei pareri richiesti, verrà approvato e pubblicato il documento definitivo.

L’Anac non ha accolto le numerose osservazioni formulate in sede di consultazione pubblica, evidenziando che, per i contratti sotto soglia o di ridotta complessità, il codice prevede esclusivamente, al comma 3, dell’articolo 77, la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare componenti interni della commissione.

Tale possibilità, tuttavia, non riguarda la nomina dell’intera commissione di gara, ma solo i componenti diversi dal Presidente.

Il comma, infatti, non ha escluso l’applicabilità di tutte le altre previsioni contenute negli artt. 77 e 78.

Così, per gli affidamenti sotto soglia, si applica l’articolo 78 (e l’articolo 77, comma 3) che impone l’iscrizione all’Albo, nonché tutti i commi dell’articolo 77, tra i quali il comma 8 che prevede che «il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati».

Si evidenzia, inoltre, che il ricorso ai commissari interni, sempre tra quelli iscritti al nuovo Albo, sarà possibile solo nel caso in cui nell’Albo “vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte e della rotazione delle nomine”.

Sarà poi un apposito Regolamento dell’Autorità a prevedere e disciplinare le modalità di selezione dei commissari di gara e i flussi informativi necessari per garantire il funzionamento dell’Albo.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici l’Autorità ha ritenuto che l’art. 77 del Codice si applichi anche a loro e, pertanto, i dipendenti pubblici da nominare commissari interni devono dichiarare e dimostrare di possedere gli stessi requisiti di moralità e compatibilità richiesti ai soggetti esterni per l’accesso all’albo Anac, oltre all’autorizzazione della propria amministrazione.

Sarà poi un apposito regolamento dell’Autorità a prevedere le modalità di selezione e i flussi informativi necessari per garantire il funzionamento dell’Albo.

SELF segnala il seminario di studi “La gestione della procedura di gara dopo il nuovo Codice Appalti e le linee guida Anac” in programma a Firenze il 29 settembre p.v., nel quale verranno approfondite le linee portanti del nuovo Codice, gli elementi di innovazione, nonché la disciplina di dettaglio contenuta nelle linee guida Anac e nei decreti ministeriali.


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