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Concessioni marittime: illegittima le proroga automatica al 2020


La proroga automatica prevista dalla legge italiana relativamente alle concessioni per l’esercizio delle attività turistico ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri è contraria ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza.

Questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 14 luglio 2016, nelle cause riunite C‑458/14 e C‑67/15.

In Italia, la normativa nazionale ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare).

La scadenza è stata da ultimo rinviata al 31 dicembre 2020.

Nonostante tale legge, ad alcuni operatori privati del settore turistico è stata negata da parte delle autorità italiane la proroga delle concessioni.

Essi hanno quindi presentato ricorso contro tali provvedimenti di diniego.

I giudici italiani aditi si sono rivolti alla Corte di giustizia per ricevere chiarimenti in merito alla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione.

Secondo la Corte la normativa italiana, ritardando il rilascio delle concessioni mediante una procedura trasparente di gara, prevede una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni.

Disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento.

Di conseguenza, il rilascio delle autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un’adeguata pubblicità).

Certamente l’articolo 12 della direttiva consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati.

Tuttavia, considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione.


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