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I proventi delle sanzioni al CdS possono finanziare progetti incentivanti


Le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative per la violazione al codice della strada possono finanziare progetti incentivanti ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Ccnl. 1 aprile 1999, finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, al potenziamento dei controlli, a rafforzare il servizio di sorveglianza territoriale nelle ore notturne.

Questo il chiarimento fornito dalla corte dei conti sezione controllo dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 151 depositata il 6 luglio 2016, con cui i magistrati contabili hanno risposto al sindaco di un comune che chiedeva se parte delle somme derivanti dall’applicazione dell’art. 208, comma 5 – bis del d.lgs. 285/1992 (codice della strada) potessero essere utilizzate per finanziare il trattamento accessorio del personale della polizia locale investito di specifiche responsabilità in relazione alla prevenzione di illeciti latamente connessi con la circolazione stradale, ovvero lesivi del godimento delle infrastrutture destinate alla viabilità e se potevano essere considerate fuori dai vincoli che gravano sul fondo 2016, ex art. 1 comma 236 legge 208/2015.

L’art. 208 del codice della strada disciplina in modo puntuale la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, derogando al principio di unità del bilancio, consentendo che i proventi derivanti da sanzioni amministrative siano vincolati a specifiche finalità previste per legge, al fine di correlare parte delle somme incassate dagli enti al miglioramento della sicurezza e al potenziamento delle attività di controllo sulla circolazione stradale.

In particolare, il comma 5-bis della citata disposizione prevede la possibilità di destinare parte delle risorse, tra le altre, “al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni”.

La corte dei conti ha chiarito che non è corretto inserire nel fondo incentivante direttamente tali risorse, in quanto il fondo è finanziato esclusivamente dalle disposizioni previste nei cccnl. e tra queste non è menzionato l’art. 208 del d.lgs. 285/1992. Inoltre, tali risorse hanno di per sé carattere straordinario e come tali non potrebbero essere utilizzate per finanziare spese ripetitive e continuative, a garanzia dell’equilibrio finanziario dell’ente.

I magistrati contabili hanno però ricordato che il finanziamento del trattamento accessorio con le risorse derivanti dal codice della strada può avvenire ai sensi dell’art. 15, comma 5, del c.c.n.l. 1 aprile 1999.

Tale disposizione contrattuale permette agli enti locali di aumentare il fondo incentivante in caso di attivazione di nuovi servizi o di incremento di quelli esistenti.

Gli importi inseriti nel fondo ex art. 15, comma 5, “parte variabile”, tuttavia, non sempre sono risultati coerenti con i presupposti normativi. Il fenomeno si è accentuato nel corso del tempo, da quando gli enti, come riscontrato in molte verifiche ispettive della Ragioneria generale dello Stato, hanno utilizzato tale facoltà quasi come somme “stabili” di anno in anno.

E’ necessario però ricordare che nel 2015 l’Aran è tornata a precisare le condizioni che possono consentire a un comune di incrementare il fondo delle risorse decentrate ex articolo 15, comma 5, nel parere prot. n. 19932 del 18 giugno 2015.

L’Agenzia ha ribadito che l’incremento è ammesso espressamente per gli enti locali in caso di  rispetto dei parametri di virtuosità per la spesa di personale, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei vincoli di bilancio e adesso anche dei nuovi saldi.

Al contempo, però, ha ammesso per la prima volta che tali risorse possano essere utilizzate per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai “compensi di produttività”, comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative, anche comportanti l’assunzione di particolari responsabilità, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa. A tal proposito, l’Aran ha precisato che “sulla base dell’indicata lettura interpretativa, si ritiene che le risorse in questione possano essere utilizzate anche per finanziare istituti come, ad esempio, il turno o la reperibilità, quando gli stessi siano funzionali al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa che hanno motivato l’incremento (ad esempio, per attivare una organizzazione per turni cui è correlato l’obiettivo di performance organizzativa di ampliare l’orario di apertura al pubblico di un ufficio o di estendere temporalmente l’erogazione di un determinato servizio)”.

Tali risorse comunque non potranno in alcun modo essere automaticamente confermate e stabilizzate negli anni successivi.

Anche alla luce di tale chiarimento, risulta quindi coerente l’utilizzo delle risorse che sono incassate dall’ente a titolo di sanzioni del CdS per finanziare somme aggiuntive da inserire nel fondo incentivante dei dipendenti ex art. 15 comma 5 del ccnl. 1 aprile 1999 al fine di remunerare attività che comportino un miglioramento della sicurezza stradale o il potenziamento dei controlli, magari attraverso il rafforzamento del servizio di sorveglianza territoriale nelle ore notturne, nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 208 del d.lgs. 285/1992.

Infine, è necessario ricordare che una volta inserite nel fondo, ai sensi del citato art. 15 comma 5, tali somme sono assoggettate al tetto del fondo 2015, nel rispetto del comma 236 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 che ha previsto che “dal 1 gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, (…) non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015”.

Come chiarito dai giudici contabili, la perentorietà del tetto e la sua applicabilità di portata generale non consente di escludere dal rispetto di tale limite quote di trattamento accessorio, a prescindere dalle modalità con cui esse siano in concreto alimentate.


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