Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Affidamenti sotto soglia: le linee guida proposte dall’Anac


L’Anac ha approvato le Linee Guida “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Prima dell’approvazione del documento definitivo, l’atto è stato inviato per un parere al Consiglio di Stato, alla Commissione del Senato e alla Commissione della Camera.

Le linee guida, redatte ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del d.lgs. 50/2016 definiscono le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, al dichiarato fine di migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

Relativamente agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, per i quali è possibile procedere mediante affidamento diretto, l’Anac ha condiviso l’esigenza di avere, per gli affidamenti in parola, una disciplina più snella, senza però rinunciare al rispetto degli obblighi di trasparenza e motivazione.

Nello specifico, le linee guida rimettono alla discrezionalità della singola stazione appaltante la scelta di svolgere, ove ritenuto necessario, una mera indagine esplorativa del mercato, senza imporre l’osservanza di alcuna formalità.

Resta fermo l’obbligo di motivare adeguatamente la scelta della procedura seguita e del contraente scelto, con riferimento al profilo dell’economicità dell’affidamento e alla congruità del prezzo offerto.

Un onere motivazionale più stringente è dovuto nel caso di affidamento all’operatore economico uscente: in tal caso è necessario evidenziare la competenza e l’esecuzione a regola d’arte del contratto precedente, nonché la competitività del prezzo.

Relativamente agli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, l’individuazione dei soggetti da invitare al confronto competitivo deve avvenire tramite lo svolgimento di indagini di mercato o l’utilizzo di appositi elenchi.

A tal fine la stazione appaltante deve pubblicare, per un periodo minimo di 15 giorni, un avviso sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” o ricorre ad altre forme di pubblicità.

L’Autorità ha escluso che la procedura possa essere eseguita in un unico step, ovvero mediante pubblicazione sul sito della stazione appaltante direttamente della lettera invito aperta a tutti gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti.

In particolare, l’Autorità ha indicato l’opportunità che le stazioni appaltanti si dotino preliminarmente di un regolamento in cui siano disciplinate le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo e complessità di affidamento.

Come precisato dall’Autorità, il numero di operatori da invitare, previsto dall’articolo 36 del Codice (cinque o dieci), è un numero minimo: le stazioni appaltanti possono invitare il numero di operatori che ritengono più confacente alle proprie esigenze.

Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016 in materia di esclusione automatica delle offerte (esercitabile solo nel caso in cui le offerte ammesse siano superiori a 10).

La stazione appaltante deve in ogni caso esplicitare nella determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare.

L’Autorità ha fornito indicazioni su come effettuare il sorteggio: le stazioni appaltanti devono pubblicizzare la data ed il luogo in cui sarà effettuato il sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché sia garantita la segretezza dei nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio (tali informazioni non devono essere rese note, né accessibili, prima del termine di presentazione delle offerte, al fine di evitare eventuali cartelli e/o alterazioni della leale concorrenza).

Tutti gli atti della procedura, ex articolo 29 del Codice, devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Ad esito della procedura negoziata, pertanto, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati, nonché gli esiti delle indagini di marcato.

SELF segnala il seminario di studi “La gestione della procedura di gara dopo il nuovo Codice Appalti e le linee guida Anac”, nel quale verranno approfondite le linee portanti del nuovo Codice, gli elementi di innovazione, nonché la disciplina di dettaglio contenuta nelle linee guida Anac e nei decreti ministeriali.


Richiedi informazioni