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Lombardia, del. n. 175 – Scioglimento consorzio: disciplina dei rapporti di lavoro in essere


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle conseguenze sui rapporti di lavoro stipulati da un Consorzio fra enti locali, costituito ai sensi dell’articolo 31 del Tuel, in caso di scioglimento dell’organismo da parte degli Enti costitutori.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 175/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 giugno, hanno evidenziato che l’articolo 1, comma 568 bis, del della legge 147/2013, così come introdotto dall’articolo 7, comma 8, del d.l. 78/2015, prevede che in caso di scioglimento di consorzi “i dipendenti … sono ammessi di diritto alle procedure [di mobilità] di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo”.

La norma, originariamente, non indicava tra i soggetti destinatari della disposizione i consorzi ma unicamente le società e le aziende speciale.

Secondo i magistrati contabili l’inserimento nella disposizione, in un secondo tempo, del termine “consorzio” evidenzia l’intento del legislatore di rendere omogenei gli effetti sui rapporti con il personale dello scioglimento del consorzio che svolge attività economica con quello degli altri organismi, società ed azienda speciale che parimenti svolgono attività economica.

Di conseguenza, a prescindere dal nomen juris, l’analisi della disciplina applicabile in concreto in relazione a ciascun consorzio deve spostarsi dal piano puramente normativo all’esame degli statuti e dell’attività del Consorzio: laddove l’organismo sia sussumibile nell’alveo degli enti pubblici non economici, esso non rientrerà nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 568 bis, della legge n. 147/2013; nel caso in cui, invece, il suddetto consorzio sia annoverabile tra gli enti pubblici economici, troverà applicazione la disposizione citata sopra.

La puntuale sussunzione qualificatoria della natura giuridica dell’organismo spetta ai competenti organi dell’ente, ferme le conseguenti responsabilità, ivi compreso l’obbligo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale e limiti alle assunzioni.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 175 -16


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