Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’articolo 24 del d.l. 133/2014 rubricato “Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione dei territori” (cd. baratto amministrativo).
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 313/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 giugno, hanno ricostruito l’istituto del c.d. baratto amministrativo, così come introdotto dal citato articolo 24 e poi disciplinato dall’articolo 190 del nuovo Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016).
A differenza dall’articolo 24 del d.l. 133/2014 (che riserva tale possibilità ai soli Comuni), la disciplina del Codice:
- consente l’attivazione di contratti di partenariato sociale da parte di tutti gli enti territoriali;
- non prevede che l’esenzione o riduzione dei tributi sia prevista necessariamente per un periodo limitato;
- contempla la possibilità di affidare la valorizzazione delle vie e piazze mediante iniziative culturali di vario genere.
Come evidenziato dai magistrati contabili, è necessaria una delibera che disciplini l’istituto o un regolamento.
La competenza in materia è del Consiglio Comunale.
L’atto deve essere adottato “non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione” per avere effetto dal 1° gennaio.
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CC Sez. controllo Veneto del. n. 313 -16