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Legittimo il taglio delle società e delle partecipazioni societarie


E’ costituzionalmente legittima la previsione di cui all’art. 1, commi 611 e 612, della legge finanziaria 2015 che stabilisce criteri, modalità e tempi del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle Regioni e da altri enti pubblici.

Questo il principio espresso dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 144 del 16 giugno 2016, con la quale ha dichiarato infondate le questioni di costituzionalità presentate dalla regione Veneto che aveva lamentato la lesione delle proprie prerogative in materia di “organizzazione e funzionamento”.

Secondo la Consulta, il processo di razionalizzazione, di riduzione delle società, e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute (tra l’altro) dalle Regioni, si basa su un “piano di razionalizzazione”, che deve essere realizzato «anche» e, quindi, “non solo”, in base ai criteri direttivi statali, fra cui, in particolare:

a)      eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b)      soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c)      eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d)     aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e)      contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni

Tali “criteri”, elencati nel comma 611 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 sono pertinenti ed intersecano, per di più, anche ambiti di competenza esclusiva dello Stato.

 


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