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Lazio, del. n. 82 – Capacità assunzionale ente non soggetto al patto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare, nel 2016, il resto assunzionale derivante dalla cessazione di un dipendente intervenuta nel 2013.

L’ente ha precisato di non essere soggetto alle regole del patto di stabilità interno avendo meno di mille abitanti.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 82/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 giugno, hanno ricordato che gli enti non soggetti al patto di stabilità interno devono rispettare i vincoli stabiliti dall’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, consistenti:

  • nell’obbligo di non superare la spesa sostenuta per il personale nel 2008;
  • nella possibilità di assumere personale nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

L’espressione “nel precedente anno” può riferirsi a cessazioni intervenute anche in precedenti esercizi.

Si applica inoltre a tutti gli enti locali, siano essi soggetti o non soggetti al patto di stabilità interno, l’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 sul riassorbimento del personale soprannumerario.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lazio del. n. 82 -16


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