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Comuni non capoluogo: le possibilità di acquisto autonomo alla luce de Nuovo Codice Appalti


Fino alla data di entrata del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere autonomamente all’affidamento di forniture e servizi sotto soglia, nonché all’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria fino a 1 milione di euro.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel comunicato dell’8 giugno con il quale, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, l’Autorità ha ritenuto di predisporre apposite FAQ che forniscono chiarimenti in relazione all’applicazione delle disposizioni del nuovo Codice e alla disciplina applicabile nel periodo transitorio.

Tra le novità di maggiore rilievo introdotte dal d.lgs. 50/2016 spicca certamente il nuovo sistema di centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli articoli 37 e 38, che ha circoscritto l’ambito entro cui ciascuna amministrazione può svolgere funzioni di stazione appaltante agli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

Per effettuare procedure autonome pari o superiore a 40.000 euro per servizi e forniture e 150.000 per lavori, l’Ente deve conseguire la qualificazione dall’Anac, ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 50/2016

Nel periodo transitorio, in attesa dell’elenco istituito presso l’Anac, la qualificazione si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 179/2012.

Le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA devono procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all’Anagrafe.


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