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Contratti pubblici: la sospensione derivante dalla proposizione di un ricorso giurisdizionale


Nel caso in cui sia proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda di provvedimento cautelare, la stazione appaltante non può procedere alla stipula del contratto di appalto.

L’effetto sospensivo si estende per un periodo di venti giorni decorrenti dalla notifica dell’istanza cautelare, sempreché entro tale termine venga pronunciato il provvedimento cautelare di primo grado ovvero venga pubblicato il dispositivo della sentenza di merito, ovvero fino alla pronuncia di tali provvedimenti, se intervenuta successivamente alla scadenza del termine di 20 giorni.

La cessazione dell’effetto sospensivo si ha se, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice:

  • si dichiari incompetente;
  • fissi con ordinanza la trattazione del merito senza concedere misure cautelari;
  • rinvii l’esame della domanda cautelare all’esame del merito, con il consenso delle parti, che è da ritenere come sostanziale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare

Questo il principio ribadito dal Tar Puglia, Bari, con il decreto n. 288 del 1° giugno 2016.

Tale prescrizione, contenuta nell’articolo 11, comma 10 del pre(vigente) d.lgs. 163/2006 è stata riprodotta nell’articolo 32 (Fasi dell’affidamento) del Nuovo Codice Appalti (d.lgs. 50/2016), che contiene anche la disciplina dello standstill.

L’istituto dello stand still dispone l’impedimento temporaneo della stipulazione del contratto dopo l’aggiudicazione, in una prima fase per un certo lasso temporale per consentire la eventuale proposizione dei ricorsi (trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva) e, dopo la proposizione del ricorso, fino alla pronuncia cautelare del giudice.

La nuova norma, si evidenzia, prevede un ampliamento delle deroghe rispetto alle precedenti, disponendo che sono sottratti allo standstill tutti gli affidamenti sotto soglia effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) e b) (si tratta dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture sotto soglia comunitaria).

 


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