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Sicilia, del. n. 90 – Razionalizzazione società: escluse le partecipazioni imposte dalla legge


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 611, della legge 190/2014, in particolare se l’ente sia obbligato ad avviare le procedure per la dismissione della quota di partecipazione detenuta in un ente pubblico costituito per effetto di una disposizione di legge (Ente Parco Minerario di Floristella-Grottacalda).

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 90/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 giugno, hanno evidenziato che l’obbligo di riduzione e di dismissione previsto dal comma 611 della legge 190/2014 non si applica alle partecipazioni costituite in forza di norme di legge e con finalità istituzionali predeterminate.

In tali ipotesi, infatti, la partecipazione non dipende da una scelta operata dall’ente sulla base di valutazioni discrezionali sulle modalità organizzative e gestionali.

Ne consegue che, qualsiasi modificazione dell’assetto partecipativo deve essere adottato nelle stesse forme e modalità previste per la costituzione dell’Ente pubblico.

Come evidenziato dai magistrati contabili, tuttavia, l’esclusione dall’obbligo di predisporre il piano di razionalizzazione non preclude all’ente la possibilità di adottare misure organizzative dirette comunque alla riduzione della spesa, sulla base dei principi di economicità, efficienza e di efficacia, rimessi alla valutazione dei soggetti partecipanti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 90 -16


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