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Polizia municipale: danno erariale da illegittima erogazione/percezione dell’indennità di turno


Erogare o percepire l’indennità di turnazione in assenza della necessaria distribuzione equilibrata dei turni in orario antimeridiano, pomeridiano ed eventualmente notturno, è fonte di responsabilità erariale.

Questo il principio affermato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Marche, nella sentenza n. 25, depositata il 19 maggio 2016.

Nel caso di specie la Procura contabile aveva convenuto in giudizio il Comandante e il Vice Comandante della Polizia municipale per sentirli condannare al risarcimento del pregiudizio erariale subito dall’ente, consiste nell’indebita erogazione dell’indennità di turno, avvenuta in modo difforme sia dalle disposizioni contrattuali che dal contratto decentrato integrativo.

La disciplina concernente le turnazioni è contenuta nell’art. 22 del CCNL 14.9.2000.

La predetta clausola contrattuale dispone, in particolare, che i compensi per indennità di turno possono essere corrisposti a condizione che le prestazioni lavorative svolte in turnazione, in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore, siano distribuite nell’arco del mese in modo da realizzare una equilibrata ed avvicendata distribuzione di turni antimeridiani, pomeridiani e, se previsti, notturni.

Il principio della “distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni” presuppone che il dipendente presti un numero di turni in orario antimeridiano sostanzialmente equivalente a quelli in orario pomeridiano.

Come chiarito dall’Aran, il termine “equilibrato” non corrisponde esattamente a “numero identico”, in quanto un ragionevole differenziale tra i turni antimeridiani e quelli pomeridiani (di una o due unità) giustificato da esigenze organizzative non sembra che contraddica il concetto di equilibrio (orientamento applicativo RAL dell’11/10/2011).

Tuttavia, come evidenziato dai giudici contabili, non può ritenersi ragionevolmente “equilibrata” una turnazione in cui i turni effettuati in orario antimeridiano siano superiori al 60%, quelli pomeridiano inferiori al 40% e non sia mai effettuato un turno notturno (nel caso in esame il dipendente svolgeva il proprio turno di lavoro prevalentemente al mattino, effettuando un solo pomeridiano mensile).

Per l’illegittima erogazione dell’indennità di turno sono stati ritenuti responsabili il Comandante della Polizia municipale che aveva adottato e sottoscritto gli atti di autorizzazione alla liquidazione dell’indennità di turno, nonché lo stesso Vice Comandante che aveva ricevuto l’erogazione della retribuzione di turnazione, “perché a lui, più di ogni altro, poteva e doveva essere evidente che i turni da egli stesso svolti non fossero distribuiti in modo equilibrato in orario antimeridiano, pomeridiano ed eventualmente notturno”.

In tal caso, come evidenziato dai giudici contabili, non è possibile applicare la disciplina normativa “di sanatoria” di cui all’articolo 4, comma 3, del d.l. 16/2014, che prevede la possibilità di disporre il recupero delle somme illegittimamente corrisposte a valore sui fondi decentrati successivi.

Tale disciplina, infatti, si riferisce alla diversa ipotesi in cui la contrattazione integrativa non abbia rispettato i vincoli prescritti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Marche sent. n. 25-2016

 


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