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Liguria, del. n. 52 – Istituzione ufficio unico di avvocatura


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata nel caso di costituzione di uffici unici di avvocatura.

In particolare, l’ente ha chiesto se le risorse conferite dagli Enti contraenti nell’ambito di una convenzione stipulata per la costituzione di un ufficio unico di avvocatura, comprese quelle destinate a remunerare l’attività professionale di avvocato (ma ulteriori e diverse rispetto agli onorari dell’avvocatura corrisposti, alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 9, del d.l. 90/2014, nei casi di pronunce con recupero o compensazione integrale delle spese legali) possano essere utilizzate per incrementare il fondo per la contrattazione decentrata della dirigenza, anche oltre il limite del corrispondente importo del fondo del 2015 stabilito dall’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 52/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 maggio, hanno ribadito che le risorse corrisposte al personale dell’avvocatura interna a titolo di trattamento accessorio, ulteriori rispetto ai compensi professionali riconosciuti nei limiti di cui all’articolo 9, del d.l. 90/2014, devono essere computate ai fini del rispetto del tetto di spesa fissato dall’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015.

Ciò a prescindere da ogni considerazione relativa alla provenienza di tali risorse.

L’adesione ad una convenzione ex articolo 30 del Tuel, infatti, non può trasformarsi in occasione per eludere la normativa in materia di spesa di personale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 52 -16


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