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Piemonte, del. n. 62 – Fusione tra comuni: calcolo fondo per le risorse decentrate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/201, in particolare sulla modalità di calcolo del fondo per le risorse decentrate in caso di fusione per incorporazione di un altro comune di minori dimensioni privo di personale con qualifica dirigenziale.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 62/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 maggio, hanno ricordato che il legislatore ha fissato la regola generale per cui l’entità massima della spesa per trattamento accessorio del personale non può mai superare l’importo massimo stimato per il 2015.

Tale regola include tanto le risorse del bilancio imputate al fondo dai comuni con personale dirigenziale, quanto le risorse stanziate direttamente in bilancio per pagare le indennità dovute ai titolari di posizioni organizzative dai comuni privi di personale dirigenziale, essendo entrambe risorse aventi le medesime caratteristiche e destinazione essendo volte a far fronte alla spesa per il trattamento accessorio del personale.

La finalità della norma è quella di contenere la spesa di personale e, in particolare, la dinamica retributiva del personale.

Tuttavia, nell’ipotesi di fusione di più enti preesistenti, occorre necessariamente tenere conto che il personale che in precedenza svolgeva servizio nelle distinte organizzazioni amministrative dei rispettivi comuni continuerà a svolgere servizio presso il nuovo ente sicché la spesa di personale complessiva inizialmente non potrà che essere rappresentata dalla sommatoria delle spese sostenute separatamente dai due enti.

E’ dunque evidente che in caso di fusione tra enti locali il Fondo destinato al pagamento delle indennità accessorie di personale dell’ente nascente o subentrante a seguito del detto procedimento non potrà essere superiore alla sommatoria dei relativi importi stanziati dagli enti interessati ovvero in un caso la somma del Fondo già costituito dall’ente con personale dirigenziale e nell’altro la somma direttamente stanziata a bilancio per remunerare le posizioni organizzative.

Diversamente, ove si impedisse all’ente incorporante (ovvero quello di maggiori dimensioni secondo la disciplina dell’art. 1, comma 130, legge 56/2014) di superare nel corso del 2016 l’ammontare dell’originario fondo esistente nel 2015, senza tenere conto della spesa (effettuata con risorse tratte direttamente a bilancio) per la remunerazione delle posizioni organizzative dell’ente oggetto di incorporazione, si finirebbe per penalizzare e scoraggiare ogni processo di fusione, oltre che determinare una drastica riduzione della spesa accessoria di personale eccedente la stessa finalità della norma.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 62 -16


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