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Project financing: niente risarcimento e indennizzo al promotore se la revoca è legittima


La dichiarazione di pubblico interesse della proposta di progetto di finanza non attribuisce al soggetto promotore una posizione giuridica definitiva, ben potendo l’amministrazione dar luogo o meno alla successiva procedura di affidamento della concessione o non dare corso affatto alle proposte che pure abbia ritenuto di pubblico interesse.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1692 del 3 maggio 2016.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva già perfezionato la prima autonoma fase della procedura di project financing, finalizzata alla scelta del promotore ed al riconoscimento del carattere di pubblico interesse del progetto preliminare, da questi presentato, per la costruzione e gestione economico funzionale di un impianto di cremazione presso il cimitero comunale.

Successivamente il Comune aveva revocato il precedente provvedimento di pubblica utilità e, conseguentemente la procedura di gara indetta, evidenziando alcuni profili inerenti una nuova valutazione dell’interesse pubblico (la manifestazione da parte della popolazione del Comune della contrarietà alla realizzazione dell’opera e l’interesse primario, dunque, a rispondere ai bisogni manifestati dalla stessa popolazione).

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso proposto del promotore teso ad ottenere il risarcimento dei danni e la corresponsione di un indennizzo a suo favore, in considerazione del fatto il procedimento (quello di project financing) avviato su istanza di parte, ancora in itinere e non ancora formalmente concluso, era stato legittimamente revocato dall’amministrazione a seguito della manifestata intenzione della collettività potenziale destinataria del servizio di non servirsene.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, il riconoscimento in capo al soggetto individuato promotore di una posizione giuridica non solo tutelabile, ma anche economicamente apprezzabile viene ad aversi solo al momento della conclusione della gara con l’individuazione del concessionario.

In definitiva, è solo il concreto utilizzo della proposta da parte dell’amministrazione che consolida il diritto del proponente o del promotore all’ottenimento dell’indennizzo per le spese sostenute e trasforma la posizione giuridica del promotore da posizione giuridica instabile a posizione giuridica durevole.

E’ indubbio, infatti, che la selezione del promotore, cui è assimilabile la dichiarazione di pubblico interesse nel caso di proposta ad iniziativa privata, non assicura al promotore alcuna diretta ed immediata utilità, ma solo l’aspettativa a che l’amministrazione dia corso alla procedura di gara e la concluda.


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