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Autonomie, del. n. 15 – Relazione di fine mandato: compete al Presidente della Provincia


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 15/2016, pubblicata sul sito il 4 maggio, hanno chiarito che la relazione di fine mandato costituisce un atto proprio del presidente della Provincia e, pertanto, deve essere resa da questi al termine del mandato della durata di quattro anni previsto dall’art. 1, comma 59, della stessa legge 56/2014.

La sezione Autonomie è intervenuta a seguito della questione sollevata dalla Corte dei Conti della Molise con la deliberazione 36/2016, in merito all’individuazione dell’organo provinciale tenuto alla redazione della relazione di fine mandato successivamente all’emanazione della legge di riforma delle Province dettata dalla legge 56/2014.

Il legislatore, con la legge 56/2014 recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni, ha previsto un nuovo modello ordinamentale per le Province che sono confermate «enti di area vasta, titolari prevalentemente di funzioni di coordinamento e di indirizzo e più limitatamente di compiti gestionali, peraltro, già esercitati, che diventano fondamentali e ad ai quali se ne aggiungono di nuovi rispetto a quelli storicamente attribuiti dalla legge statale o regionale o trasferiti ovvero delegati»

Rispetto alla previgente disciplina, sono state modificate le disposizioni in materia di elezioni e durata del mandato del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale poiché con la legge n. 56/2014 si è prescelto un sistema di elezione di secondo grado degli organi politici provinciali, l’abolizione delle giunte e la gratuità per lo svolgimento delle funzioni di Presidente della Provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei Sindaci.

Tuttavia, la differente durata del mandato del Consiglio rispetto a quella del Presidente, peraltro rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, non si riflette sull’adempimento di sottoscrivere la relazione di fine mandato posto espressamente dall’articolo 4, comma 2, del d.lgs. 149/2011 ad esclusivo carico del Presidente della Provincia che dovrà provvedervi nei termini previsti dalla normativa (entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato del Presidente della Provincia fissato attualmente in quattro anni).

Ciò non esclude la facoltà del Presidente di redigere, ove ritenuto opportuno, la relazione anche alla scadenza del mandato biennale del Consiglio Provinciale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n.15-16


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