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L’uso di locali attrezzati per lo svolgimento di concorsi configura un contratto di appalto


Un contratto che abbia per oggetto, oltre alla locazione di locali appositamente attrezzati per lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, anche la prestazione di forniture e di servizi, non può essere qualificato come semplice e pura locazione, bensì come contratto di appalto di servizi e/o forniture, come tale soggetto al Codice dei contratti.

Questo il principio espresso dal Tar con la sentenza n. 4169 del 6 aprile 2016.

La pronuncia è meritevole di rilievo in quanto l’esatta connotazione giuridica dell’operazione (locazione o appalto) comporta ricadute a cascata per la procedura di scelta del contraente.

La locazione di immobili, infatti, in quanto tale, è esclusa dall’applicazione del codice degli appalti ex articolo 19, primo comma, del relativo d.lgs. 163/2006.

Tuttavia, come ribadito dai giudici amministrativi, la locazione, in senso proprio e stretto, riguarda un immobile quale esso è, nella sua consistenza fisica e funzionale, mentre non può ricomprendere altresì prestazioni che non sono affatto “accessorie” e solo “complementari”.

Di conseguenza, non può essere qualificata come semplice e pura locazione la procedura avente ad oggetto la locazione di locali appositamente e inscindibilmente attrezzati di servizi, e quindi sia la locazione che la prestazione di forniture (c.d. gruppi concorso, allestimenti uffici per la commissione, per la segreteria e per il personale incaricato della sorveglianza, linee telefoniche esterne e fax e correlate spese telefoniche, postazioni attrezzate per la commissione e la segreteria nelle sale di svolgimento delle prove, amplificazione sonora, servizi igienici anche esterni, consumi energetici, aerazione locali) e di servizi (presidio conduzione impianti, presidio antincendio, presidio sanitario con ambulanza e presenza di due medici, pulizie e presidio dei servizi igienici). Un contratto siffatto, caratterizzato da un nesso funzionale inscindibile tra locazione di spazi idonei, fornitura di materiali e suppellettili, prestazione di servizi (quale l’ambulanza con due medici presenti per tutto il periodo delle prove), che solo nel loro complesso organizzato rispondono alle finalità perseguite dall’amministrazione e consentono lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, deve essere qualificato come un contratto di appalto con conseguente applicabilità del d.lgs. 163/2006 e di tutta la normativa connessa a tale disciplina (Cons. Stato, sentenza n. 3265/2015; Tar Lazio, sentenza n. 3421/2016).

 


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