Un contratto che abbia per oggetto, oltre alla locazione di locali appositamente attrezzati per lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, anche la prestazione di forniture e di servizi, non può essere qualificato come semplice e pura locazione, bensì come contratto di appalto di servizi e/o forniture, come tale soggetto al Codice dei contratti.
Questo il principio espresso dal Tar con la sentenza n. 4169 del 6 aprile 2016.
La pronuncia è meritevole di rilievo in quanto l’esatta connotazione giuridica dell’operazione (locazione o appalto) comporta ricadute a cascata per la procedura di scelta del contraente.
La locazione di immobili, infatti, in quanto tale, è esclusa dall’applicazione del codice degli appalti ex articolo 19, primo comma, del relativo d.lgs. 163/2006.
Tuttavia, come ribadito dai giudici amministrativi, la locazione, in senso proprio e stretto, riguarda un immobile quale esso è, nella sua consistenza fisica e funzionale, mentre non può ricomprendere altresì prestazioni che non sono affatto “accessorie” e solo “complementari”.
Di conseguenza, non può essere qualificata come semplice e pura locazione la procedura avente ad oggetto la locazione di locali appositamente e inscindibilmente attrezzati di servizi, e quindi sia la locazione che la prestazione di forniture (c.d. gruppi concorso, allestimenti uffici per la commissione, per la segreteria e per il personale incaricato della sorveglianza, linee telefoniche esterne e fax e correlate spese telefoniche, postazioni attrezzate per la commissione e la segreteria nelle sale di svolgimento delle prove, amplificazione sonora, servizi igienici anche esterni, consumi energetici, aerazione locali) e di servizi (presidio conduzione impianti, presidio antincendio, presidio sanitario con ambulanza e presenza di due medici, pulizie e presidio dei servizi igienici). Un contratto siffatto, caratterizzato da un nesso funzionale inscindibile tra locazione di spazi idonei, fornitura di materiali e suppellettili, prestazione di servizi (quale l’ambulanza con due medici presenti per tutto il periodo delle prove), che solo nel loro complesso organizzato rispondono alle finalità perseguite dall’amministrazione e consentono lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, deve essere qualificato come un contratto di appalto con conseguente applicabilità del d.lgs. 163/2006 e di tutta la normativa connessa a tale disciplina (Cons. Stato, sentenza n. 3265/2015; Tar Lazio, sentenza n. 3421/2016).