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Il riconoscimento della revisione prezzi nei contratti stipulati dalla p.a.


La quantificazione del compenso revisionale deve arrestarsi all’applicazione del FOI.

Il riconoscimento di una revisione contrattuale in misura maggiore comporta, in capo all’impresa affidataria del servizio, l’onere di comunicare tempestivamente all’amministrazione le sopravvenute circostanze, ritenute “eccezionali”, che giustifichino l’applicazione di altro e diverso parametro statistico rispetto all’indice FOI per l’adeguamento dei prezzi ex articolo 115 del Codice dei contratti.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1309 del 1° aprile 2016.

La revisione del prezzo dei contratti pubblici di appalto di beni e servizi è attualmente disciplinata dall’articolo 115 del d.lgs. 163/2006 che prevede l’obbligo di introdurre nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa una clausola di revisione periodica del prezzo da operare sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili.

Relativamente ai criteri per la determinazione della revisione del corrispettivo, la giurisprudenza ha indicato quale parametro di riferimento l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall’ISTAT, subordinando l’applicazione di altre voci di spesa al carattere eccezionale dell’evento, che deve essere provato dall’impresa.

Ciò in quanto l’istituto della revisione è preordinato, nell’attuale disciplina, alla tutela dell’esigenza dell’amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.

Solo in via mediata l’istituto tutela l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni.

Di conseguenza, la quantificazione del compenso revisionale mediante il ricorso a differenti parametri statistici deve essere intesa come circostanza o circostanze impreviste e imprevedibili, ossia non sussistenti al momento della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile l’avveramento.

In tal senso, l’aumento del costo degli aeromobili e il costo del lavoro sono eventi ordinari e ordinariamente prevedibili da un’impresa qualificata del settore specifico che non giustificano la revisione del compenso.

 


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