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Appalti: la valutazione sulla moralità professionale dell’impresa spetta alla stazione appaltante


La valutazione sull’errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, ai fini della perdita della capacità di partecipare alle gare pubbliche, è rimesso all’insindacabile giudizio della stazione appaltante.

Questo il principio ribadito dal Tar Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 643 del 9 marzo 2016.

Nel caso di specie una società aveva segnalato alla stazione appaltante la sussistenza di due provvedimenti di risoluzione contrattuale per grave adempimento a carico dell’aggiudicataria, chiedendo la revoca dell’aggiudicazione.

A seguito della segnalazione la stazione appaltante aveva avviato il procedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, chiedendo alla ditta le necessarie controdeduzioni.

Al termine dell’istruttoria l’amministrazione aveva confermato l’aggiudicazione provvisoria disposta, non ritenendo la condotta dell’impresa caratterizzata da gravità e, quindi, tale da precludere ogni ulteriore rapporto contrattuale.

Valutazione ritenuta logica e ragionevole da parte dei giudici amministrativi.

L’articolo 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. 163/2006 preclude la partecipazione alle pubbliche gare a coloro che, rispettivamente:

• abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

• abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale in rapporti contrattuali con altre pp.aa.

In tal caso l’esclusione non è automatica, in quanto la decisione di qualificare un episodio della storia professionale delle imprese come espressione di negligenza professionale è rimessa alla discrezionalità di apprezzamento riconosciuta alla stazione appaltante.

Spetta all’amministrazione, una volta avuta piena consapevolezza degli eventi e delle loro conseguenze giuridiche, valutare se il fatto pregresso abbia concretamente reso inaffidabile l’operatore economico con possibile pregiudizio dell’interesse pubblico connesso all’affidamento del servizio.

La giurisprudenza ha peraltro chiarito che è la scelta di procedere alla esclusione che deve essere oggetto di motivata valutazione e non quella di mantenere in gara l’impresa.

Pertanto, per procedere all’esclusione è necessario che l’amministrazione, con atto motivato, dia conto della gravità della negligenza o dell’errore professionale commesso e del rilievo che tali elementi hanno sull’affidabilità dell’impresa.

 

 


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