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Lombardia, del. n. 64 – Indennità di risultato in favore degli amministratori di società pubbliche


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere l’indennità di risultato agli organi amministrativi della società di progetto partecipata dal comune.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 64/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 marzo, hanno ribadito che nel caso di società mista con partecipazione maggioritaria del socio pubblico, trova applicazione il combinato disposto dell’articolo 1, commi 725 e 728, della legge 296/2006.

Tale disciplina consente:

• l’elevazione dei tetti ai compensi determinati a norma del comma 725 in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali e nella misura legalmente determinata a seconda delle fattispecie ivi considerate;

• di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili (da intendersi quale mera differenza di segno positivo derivante dalla somma algebrica di costi e ricavi che si realizza al termine di ogni esercizio sociale) e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo del comma 725.

Come evidenziato dai giudici contabili, l’utile coincide con il risultato economico positivo che è preso a parametro di riferimento anche nei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega “Madia” (art. 18 Legge Delega n. 124/2015) la quale dispone, tra i principi direttivi per il riordino della disciplina delle società pubbliche che “i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio”.

Si segnala il ns. seminario di studi “Partecipate: cosa cambia col Decreto di Riforma Madia” in programma a Firenze l’8 aprile 2016

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 64-16

 


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