Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 59 – Contabilizzazione spese per gara gas


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di contabilizzazione, nel bilancio dell’ente locale che funge da stazione appaltante, delle spese da sostenere per la gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 59/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 marzo, hanno ricordato che i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale sono disciplinati dal Regolamento 226/2011.

II corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara è previsto nello schema di contratto di servizio tipo relativo all’attività di distribuzione di gas naturale (approvato dal Ministero dello Sviluppo).

Secondo lo schema di contratto di servizio tipo, il versamento alla Stazione Appaltante del corrispettivo per la copertura degli oneri di gara costituisce una prerequisito per la stipula del medesimo contratto, di cui è data evidenza in modo esplicito delle premesse dello schema.

L’articolo 1, comma 16-quater, del d.l. 145/2013 (convertito con legge 9/2014), al fine di dare impulso all’indizione delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione dei gas naturale, prevede che i gestori uscenti anticipino alla stazione appaltante l’importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, IVA compresa.

Dunque, alla stregua dell’attuale quadro normativo, l’importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara deve essere anticipatamente versato all’ente locale che riveste il ruolo di stazione appaltante a cura del gestore uscente, il quale lo recupererà dal gestore subentrante (dopo l’assegnazione della nuova gestione) con interessi (le modalità per il rimborso ai gestori uscenti degli importi equivalenti al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, a sua volta, sono state indicate dalla AEEGSI con la delibere n. 190/2014/R/gas del 24 aprile 2014).

In maggior dettaglio, l’articolo 8, comma 1, del decreto n. 226/11 stabilisce che “i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all’articolo 11, comma 1, come definito dall’Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all’articolo 3, comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara”.

Inoltre, “il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l’importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall’atto dell’avvenuta aggiudicazione della gara, con modalità definite dall’Autorità. In caso di ritardato pagamento degli oneri all’ente locale interessato, il gestore uscente dovrà corrispondere altresì gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato”.

In conclusione, il gestore uscente corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, ma poi è direttamente il gestore entrante che rimborsa il gestore uscente, senza che la somma corrisposta a rimborso transiti per il bilancio dell’ente locale.

Come chiarito dalla magistratura contabile, l’entrata (ovvero, il corrispettivo una tantum versato dal gestore uscente) e l’uscita (cioè, le spese che la stazione appaltante sostiene per indire ed espletare la gara) non possono essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi.

Secondo i magistrati contabili, le modalità di contabilizzazione di dette movimentazioni finanziarie sono due, a seconda che l’ente locale, al momento dell’accertamento dell’entrata, possa impegnare o meno le spese per l’indizione e per l’espletamento della gara.

Nel primo caso, lo strumento più idoneo per procedere alla contabilizzazione di dette partite finanziarie va individuato nel fondo pluriennale vincolato perché esso garantisce la copertura di spese impegnate negli esercizi successivi a quello in corso (oneri della gara) ed evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dell’anticipo corrisposto dal gestore uscente e l’effettivo impiego di detta risorsa per la predisposizione e lo svolgimento della gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Nel secondo caso, invece, qualora l’ente possa procedere all’accertamento dell’entrata (corrispettivo una tantum) ma non possa contestualmente procedere all’impegno delle spese (oneri per l’indizione e lo svolgimento della gara), l’entrata dovrà essere vincolata ai futuri impegni mediante l’apposizione di specifico vincolo sull’avanzo di amministrazione.

Indicazioni concettuali ed operative per la migliore gestione finanziaria e contabile dell’Ente alla luce della definitiva attuazione del percorso di introduzione dell’armonizzazione contabile saranno fornite nel seminario di studi “Armonizzazione contabile: gli adempimenti per il 2016” in programma a Firenze.

Oltre ai seminari a catalogo, SELF organizza, su richiesta, iniziative formative personalizzate, da realizzare in house, direttamente presso la sede dell’ente richiedente.

Gli obiettivi, i contenuti e la durata degli interventi vengono definiti con riguardo alle esigenze di volta in volta rappresentate.

Se sei interessato contattaci

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 59-16

 


Richiedi informazioni