Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di destinare fondi del bilancio comunale al finanziamento delle spese legali sostenute da alcuni cittadini, a causa del loro coinvolgimento in un procedimento penale, conseguente a un’azione dimostrativa portata avanti nel dichiarato interesse della collettività locale.
I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 36/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 marzo, pur dichiarando inammissibile il quesito posto hanno evidenziato che l’attuale assetto normativo in materia di rimborso di spese legali (ammesso che la fattispecie possa essere inquadrata in tale specifico ambito e non si concreti, invece, in una mera assegnazione di somme in favore di soggetti privi di titolo), concerne esclusivamente amministratori e dipendenti dell’Ente, entro i rigorosi limiti disciplinati dalle vigenti disposizioni.
Più in generale, non è superfluo richiamare l’attenzione sulla circostanza che una pubblica amministrazione possa effettuare una spesa solo se rientri tra i propri compiti istituzionali, fissati con legge, e sia funzionale al perseguimento dei fini e degli interessi pubblici, affidati alla sua cura.
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CC Sez. controllo Lazio del. n. 36-16