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Gare: è necessario dare pubblica lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche


La commissione di gara, prima di procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, è tenuta a dare lettura in seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti, riportandoli nel pubblico verbale.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 706 del 22 febbraio 2016.

L’articolo 283 (Selezione delle offerte), comma 3, del d.p.r. 207/2010 stabilsce che “in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall’articolo 284».

Nel caso di specie la commissione di gara aveva disapplicato tale previsione, in quanto si era limitata a comunicare l’avvenuta valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi (il tutto verbalizzato in un prospetto separato e allegato al verbale in busta chiusa sigillata), procedendo successivamente all’apertura delle buste con l’offerta economica.

Per tale vizio procedimentale il Tar Lazio, Latina, con sentenza 452/2015 aveva annullato gli atti di gara.

Decisione successivamente confermata dal Consiglio di stato nella sentenza in commento.

L’obbligo di lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti con riguardo all’offerta tecnica, prima dell’apertura dell’offerta economica, sancito dall’articolo 283 del d.p.r. 207/2010, riveste un particolare rilievo nell’economia del procedimento essendo preordinato a garantire la trasparenza delle operazioni evitando ogni possibile commistione tra valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

L’omissione di tale (inderogabile) adempimento determina la caducazione dell’intera procedura.

 

E’ evidente, pertanto, come le modalità di pratica attuazione dei principi espressi dal codice dei contratti debbano essere necessariamente conosciute ed attuate dai pubblici dipendenti.

Soprattutto in considerazione del fatto che la violazione delle norme disciplinati la corretta procedura di gara può determinare dei danni all’ente di appartenenza e, quindi, l’eventuale sussistenza di una danno erariale (Corte dei conti, sez. giur. Toscana, sentenza n. 33/2016; Corte dei conti, sez. giur. Veneto, sent. n. 133/2015).

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