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Sopralluogo sui luoghi di lavoro: adempimento obbligatorio e non sanabile


E’ legittima la clausola del bando di gara che richiede l’attestazione rilasciata dalla stazione appaltante in ordine all’effettiva presa visione dei luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori.

Tale onere non può essere surrogato da autodichiarazione del concorrente.

In mancanza dell’attestazione il concorrente deve essere escluso.

Questo il principio espresso dal Tar Puglia, Bari, con la sentenza n. 148 del 10 febbraio 2016, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da una ditta che aveva lamentato la mancata esclusione dell’aggiudicataria, priva dell’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’amministrazione.

Nel caso di specie il bando aveva previsto, con espressa comminatoria di esclusione, specifiche modalità per l’espletamento del sopralluogo, da effettuarsi tramite un incaricato della stazione appaltante che avrebbe poi rilasciato la relativa attestazione.

La stazione appaltante, tuttavia, aveva considerato sufficiente, ai fini dell’ammissione alla gara, la dichiarazione in ordine all’effettuazione del sopralluogo ai sensi dell’art. 106, comma 2, del d.p.r. 207/2010.

Di diverso avviso i giudici nella sentenza in commento.

Tale adempimento aggiuntivo, rispetto a quanto previsto nell’articolo 106, comma 2, del d.p.r. 207/2010 (che si limita a prevedere la dichiarazione di sopralluogo a cura del partecipante) risulta ragionevole e non sproporzionato, essendo agevolmente assolvibile.

Ciò in quanto con il richiedere l’attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull’esecuzione dell’opera, e prima ancora sulla formulazione dell’offerta, la stazione appaltante pone a carico dell’appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità contrattuale di quest’ultimo.

La provenienza di tale documento dall’amministrazione aggiudicatrice assicura a quest’ultima maggiore tutela, a presidio dell’interesse, di ordine imperativo, alla individuazione del contraente più idoneo nonché alla correttezza e regolarità della gara.

Tale adempimento ha carattere sostanziale ed essenziale a garanzia della corretta formulazione della proposta negoziale.

La mancata effettuazione del sopralluogo previsto al bando di gara, pertanto, si configura come un’irregolarità non sanabile con il soccorso istruttorio.

In tal caso, infatti, viene in rilievo una offerta ab origine non seria in quanto non preceduta dal sopralluogo.

Consentire in via postuma il sopralluogo e quindi la produzione dell’attestato di sopralluogo non potrebbe comunque trasformare in seria un’offerta che originariamente tale non era, proprio per via della mancanza di tale adempimento essenziale.

 


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