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Molise, del. n. 12 – Obbligatorio osservare le regole della c.d. evidenza pubblica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di soprassedere allo svolgimento di regolare gara pubblica autorizzando i terzi debitori ad eseguire opere pubbliche per l’intero importo del debito comprensivo degli interessi maturati, previa apposita progettazione comunale.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 12/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 febbraio, hanno ribadito che le “amministrazioni aggiudicatrici” sono tenute ad osservare le regole della c.d. evidenza pubblica per la conclusione di contratti aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.

Il contratto concluso senza l’osservanza delle procedure previste dal d.lgs. 163/2006 sarebbe dunque affetto da nullità per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, comma 1, c.c., oltre a determinare l’emersione in capo agli autori di tali condotte delle connesse ipotizzabili responsabilità.

Inoltre, come evidenziato dai magistrati contabili, ai sensi dell’art. 1242, comma 1, primo periodo, c.c. la compensazione, quale modo di estinzione dell’obbligazione alternativo all’adempimento, opera tra crediti reciproci omogenei, liquidi ed esigibili, esclusivamente dal momento in cui i rapporti vengono a coesistere.

L’istituto della compensazione non opera tra debiti (o crediti) di cui solo uno esistente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Molise del. n. 12-16

 

 


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