Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Accesso: inammissibile l’istanza sottoscritta dal solo difensore della parte interessata


Nel caso in cui l’istanza di accesso sia formulata dal difensore, è necessario che la stessa o sia sottoscritta anche dal diretto interessato, e in tal caso allo stesso se ne imputa la provenienza, ovvero che l’istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, che acquisisce in tal modo il potere di avanzare la stessa in luogo dell’interessato.

In mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio l’istanza di accesso deve considerarsi inammissibile e con essa il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione.

Questo il principio ribadito dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 907 del 18 febbraio 2016.

Il funzionario che riceve la richiesta di ostensione deve essere posto in condizioni di poter accertare con sicurezza l’imputazione della stessa al fine di poter verificare la sussistenza dell’interesse all’ostensione.

Pertanto l’istanza deve provenire dal diretto interessato o da soggetto che possa spenderne il nome.

L’istanza di accesso agli atti amministrativi, in particolare, può anche essere presentata dal legale del soggetto interessato, purché, in tal caso, sia accompagnata, per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte del soggetto interessato, da copia di apposito mandato o incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso.

 


Richiedi informazioni