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Mepa: l’aggiudicazione provvisoria non è fase obbligatoria


Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) consente l’aggiudicazione definitiva in modo diretto, omettendo il passaggio dell’aggiudicazione provvisoria che non rappresenta, pertanto, una fase obbligata.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 2199 del 19 febbraio 2016.

Nel caso di specie una stazione appaltante aveva effettuato una richiesta di offerta (RDO), che consiste nella richiesta al fornitore di offerte personalizzate, allegando i documenti contenenti le specifiche condizioni richieste.

A seguito della presentazione di due offerte, la stazione appaltante, dopo aver verificato la congruità dell’offerta più bassa, aveva disposto l’aggiudicazione definitiva della fornitura.

L’altra ditta partecipante aveva proposto ricorso lamentando la mancata esclusione dell’aggiudicataria, che aveva omesso di allegare alla propria offerta la scheda tecnica dettagliata dei prodotti offerti.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è un mercato digitale in cui l’amministrazione può acquistare beni e servizi per valori inferiori alla soglia comunitaria, proposti dalle aziende fornitrici abilitate.

Il mercato elettronico presenta alcuni vantaggi rispetto alle gare tradizionali, quali la semplicità e la celerità delle procedure concorsuali, nonché la maggiore economicità consentendo di ampliare la platea dei fornitori, e riducendo, al contempo, i tempi e i costi della procedura concorsuale.

In particolare, con l’invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni particolari di contratto previste dal soggetto appaltatore, essendo obbligato ad attestare la conformità del prodotto offerto alle suddette condizioni mediante autocertificazione.

Tale autocertificazione è sufficiente a dimostrare la conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche richieste.

Infine occorre evidenziare che il sistema MePA consente l’aggiudicazione definitiva in modo diretto, omettendo il passaggio dell’aggiudicazione provvisoria che non rappresenta, pertanto, una fase obbligata.

Naturalmente il sistema non impedisce all’amministrazione di effettuare le necessarie e dovute verifiche della congruità dell’offerta, del possesso dei requisiti dell’aggiudicataria e di quant’altro previsto dal codice dei contratti.

 


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