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Lombardia, del. n. 48 – Contenimento della spesa di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione, nell’anno 2016, di un assistente sociale.

L’ente, che non ha rispettato i limiti della spesa di personale, ha premesso che la procedura di mobilità riservata al personale dipendente della Provincia non ha fornito esito favorevole, in quanto non è pervenuta alcuna richiesta.

Anche la successiva procedura di mobilità ai sensi del d.lgs. 165/2001 non ha dato esito positivo, in quanto a nessuno dei partecipanti è stato concesso il nulla osta.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 48/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 febbraio, hanno ribadito che il mancato rispetto dei limiti della spesa di personale preclude la possibilità di procedere all’assunzione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 48-16

 


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