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Gare: riparametrazione dei punteggi tecnici solo se prevista dal bando


In assenza di esplicita previsione della lex specialis, la commissione di gara non può procedere alla riparametrazione dei punteggi tecnici.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 266 del 27 gennaio 2016.

Nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, l’obbligo di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione.

Poiché l’operazione di riparametrazione non è obbligatoria ex lege, la stessa deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata.

Il ricorso al criterio della riparametrazione, infatti, è in grado di esercitare forte influenza sulle sorti delle procedure di gara, modificando profondamente valutazioni e punteggi.

Facendo ricorso a detto criterio, infatti, un’offerta di qualità media, ma migliore di quelle concorrenti, si vede assegnato il punteggio massimo astrattamente previsto, con la conseguenza di venir apprezzata come lo sarebbe un’offerta qualitativamente eccellente pur non essendo intrinsecamente tale, a detrimento delle offerte dei concorrenti che hanno invece potenziato, rispetto alla qualità, il profilo della maggiore convenienza economica.

Pertanto, le imprese concorrenti devono sapere (al fine di poter effettuare la loro strategia di gara) se il massimo punteggio sul versante qualitativo sarà riservato alla sola offerta davvero eccellente, o invece potrà essere ottenuto dall’offerta qualitativamente migliore, anche quando intrinsecamente modesta.

Pertanto, la stazione appaltante, ben può decidere di non richiamare l’istituto della riparametrazione al fine di ottenere offerte finalizzate al risparmio di spesa.

Ciò in quanto, applicando la riparametrazione, il rapporto prezzo/qualità potrebbe essere invertito, perché modesti miglioramenti tecnici rispetto al progetto base potrebbero comportare l’aggiudicazione alla offerta che comporta maggiori oneri a causa di minori ribassi circa il prezzo.

 

 

 

 

 


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