Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Concorsi: obbligatorio pubblicare il bando anche sulla GURI


Il bando di concorso indetto da un comune deve essere pubblicato, quantomeno per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 227 del 25 gennaio 2016.

L’obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è previsto dall’articolo 4 del d.p.r. 487/1994 che prevede, in particolare per gli enti locali, la possibilità di sostituire la pubblicazione integrale del bando con l’avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Tale norma integra la previsione generale dell’art. 35, terzo comma, del d.lgs. 165/2001, recante principi in materia di procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, che si limita a prescrivere la “adeguata pubblicità della selezione” senza specificare altro in ordine alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Cons. Stato, sez. V, sent. 871/2010).

La regola generale, che impone l’obbligo di pubblicazione sulla GURI, non può essere disapplicata delle singole amministrazioni, in quanto attuativa dell’art. 51, primo comma, e dell’art. 97, comma terzo, della Costituzione.

Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato.

Obbligatorietà confermata anche dall’articolo 32 della legge n. 69 del 2009 che, nonostante al comma 1 stabilisca che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici, di contro, al settimo comma ribadisce il perdurante vigore delle disposizioni, anche di rango secondario, che prevedono “la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana…” (in tal senso Tar Lazio, sent. 3554/2014; Cons. Giust. Amm. Sicilia, sent. 934/2013; Tar Emilia Romagna, Bologna, sent. 145/2013; Tar Sicilia, Catania, sent. 1474/2012).

Di conseguenza i giudici amministrativi hanno annullato il procedimento concorsuale e la conseguente graduatoria finale.

Si evidenzia, inoltre, che la mancata pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale comporta la legittimazione alla sua impugnazione anche da parte di chi non abbia partecipato alla selezione.

In tal caso, la regola processuale della obbligatoria presentazione della domanda di partecipazione subisce un’eccezione, dipesa proprio dal fatto che la mancata conoscenza dell’avvio della procedura concorsuale discende dall’omessa pubblicazione normativamente prescritta.

 


Richiedi informazioni