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Indebito conseguimento ed utilizzo del contributo pubblico: è danno erariale


La mancata realizzazione dell’obiettivo previsto dal programma oggetto di finanziamento pubblico rende indebita l’erogazione del contributo e, pertanto, costituisce danno per l’amministrazione pubblica.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 34 depositata il 10 febbraio 2016.

Nel caso di specie la Regione aveva pubblicato un bando per la concessione di un contributo per il sostegno e la promozione di progetti delle imprese operanti nei settori manifatturieri, in un quadro di sostenibilità ambientale.

Una società aveva ottenuto il finanziamento presentando un progetto che prevedeva la realizzazione di prototipi con materiale riciclato.

Tuttavia, in sede di rendicontazione, era emerso che la società, oltre a non aver realizzato i prototipi progettati, aveva altresì prodotto documentazione in parte falsa nonché rappresentato costi del progetto eccedenti rispetto a quelli realmente sostenuti.

Di conseguenza la procura contabile aveva richiesto la condanna della società al risarcimento del danno derivante dall’indebito conseguimento ed utilizzo del contributo pubblico, non avendo la stessa realizzato le attività previste nel progetto finanziato.

Come ribadito dai magistrati toscani, costituisce danno erariale spettante alla cognizione della Corte dei Conti l’ipotesi in cui il beneficiario del finanziamento pubblico disponga della somma erogata in modo diverso da quello programmato, frustrando lo scopo perseguito dall’ente pubblico (Cass. sez. unite, sent. n. 1774/2013).

Infatti, la società beneficiaria dell’erogazione di un finanziamento pubblico finalizzato, che concorre alla realizzazione di uno specifico programma della pubblica amministrazione instaurando con la stessa un rapporto di servizio, è tenuta a realizzare puntualmente quanto previsto dall’amministrazione erogante.

L’eventuale destinazione della somma a scopo differente, non consentendo il raggiungimento delle finalità sottese al finanziamento pubblico, rende ingiustificata l’erogazione e, quindi, determina l’insorgere di un danno patrimoniale risarcibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Giurisd. Toscana sent. n. 34-2016

 


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