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Appalti: danno erariale discendente dal ritardato pagamento dei lavori


Risponde del danno arrecato all’ente il responsabile del procedimento dell’appalto che, senza giustificazione, omette di adottare gli adempimenti necessari per ottenere il finanziamento destinato al pagamento dei lavori, così determinando, in capo all’ente, l’obbligo di risarcire la ditta appaltatrice per il ritardato pagamento.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Puglia, con la sentenza n. 36 depositata il 27 gennaio 2016.

Nel caso di specie l’ente era stato condannato, in sede civile, a pagare alla ditta appaltatrice di alcuni lavori gli interessi maturati a seguito del ritardo nel pagamento dei vari stati di avanzamento.

Il danno alle casse comunali è stato imputato al responsabile del procedimento amministrativo dell’appalto, nonché dirigente dell’ente, che con macroscopica superficialità ed inammissibile incuria aveva ritardato la richiesta di finanziamento regionale per l’esecuzione dell’appalto, così comportando la mancata disponibilità delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei lavori realizzati e la conseguente insorgenza degli interessi sui corrispettivi dovuti.

Come evidenziato dai giudici contabili i dipendenti pubblici e, soprattutto, coloro che rivestono all’interno della pubblica amministrazione, funzioni apicali o di particolare responsabilità sono tenuti a svolgere la loro attività lavorativa con un adeguato livello di diligenza e di cautela.

In particolare il dirigente avrebbe dovuto curare il procedimento di appalto e il correlato aspetto finanziario nell’interesse dell’amministrazione, effettuando gli adempimenti richiesti nei giusti termini.

Se infatti il ritardo dei pagamenti fosse avvenuto per cause non imputabili all’ente appaltante, come previsto del contratto d’appalto, l’amministrazione non avrebbe avuto l’obbligo di corrispondere gli interessi moratori alla ditta aggiudicataria.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Giurisd. Puglia sent. n. 36-2016

 

 


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