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Liguria, del. n. 2 – Riaccertamento straordinario: grave irregolarità se non si applicano i principi contabili


La reimputazione di tutti gli accertamenti e gli impegni all’esercizio 2015, effettuata in occasione del riaccertamento straordinario, costituisce una grave irregolarità contabile nell’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, non essendo in questo modo stata determinata correttamente l’esigibilità del residuo.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. contr. Liguria, nella deliberazione n. 2/2016, con la quale è stata accertata l’irregolarità dell’operato di un ente che, a causa della rigidità del sistema informatico in uso presso gli uffici finanziari, non aveva effettuato la corretta reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi di effettiva esigibilità, espressamente richiesta dall’articolo 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011.

In particolare, i residui attivi e passivi erano stati interamente reimputati all’esercizio 2015, come se tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi trovassero la loro scadenza naturale in quell’unico anno.

Tale modus operandi è stato recentemente qualificato dalla Sezione delle Autonomie, nella deliberazione 32/2015 “grave irregolarità contabile nell’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata”, non essendo in questo modo stata determinata correttamente l’esigibilità dei residui passivi, con la conseguente compromissione della corretta costituzione e gestione del fondo pluriennale vincolato.

Il corretto riaccertamentanto straordinario dei residui è, infatti, fondamentale per il controllo e il mantenimento dell’equilibrio della “gestione dei residui” per gli effetti che si determinano sia sulla competenza che sulla cassa.

Pertanto, al termine del riaccertamento straordinario dei residui, come affermato dalla Sezione Autonomie nella deliberazione 4/2015, non devono essere conservati quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili.

I residui attivi devono rappresentare veri crediti dell’ente, anche se di dubbia e difficile esazione in termini di cassa, mentre i residui passivi devono rappresentare veri debiti dell’ente: crediti e debiti scaduti ed esigibili.

I magistrati contabili hanno quindi imposto all’ente di “procedere al più presto – e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio consuntivo 2015 – a porre nuovamente in essere, in misura questa volta corretta, il riaccertamento straordinario con la corretta allocazione dei residui attivi e passivi negli esercizi di effettiva scadenza dei sottostanti crediti e debiti, trasmettendo nuovamente copia della relativa deliberazione a questa Sezione per i relativi controlli”.

Indicazioni concettuali ed operative per la migliore gestione finanziaria e contabile dell’Ente alla luce della definitiva attuazione del percorso di introduzione dell’armonizzazione contabile saranno fornite nel seminario di studi “Armonizzazione contabile: gli adempimenti per il 2016” in programma a Firenze il 9 marzo 2016.

Oltre ai seminari a catalogo, SELF organizza, su richiesta, iniziative formative personalizzate, da realizzare in house, direttamente presso la sede dell’ente richiedente.

Gli obiettivi, i contenuti e la durata degli interventi vengono definiti con riguardo alle esigenze di volta in volta rappresentate.

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Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 2-16

 

 


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