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I criteri di preferenza nei concorsi pubblici


Nei concorsi pubblici, ma anche nelle progressioni verticali, il criterio dell’età è residuale, rispetto ai criteri di preferenza di carattere generale di cui al comma 4, dell’articolo 5, del d.p.r. 487/1994 (tra cui, quello di risultare genitore).

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 618 del 12 febbraio 2016, con la quale è stato ritenuto illegittimo un avviso di procedura di progressione verticale nella parte in cui prevedeva l’esclusivo ricorso al criterio dell’età, con preferenza del candidato più giovane, nel caso di parità punteggio all’esito delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove.

Nel caso di specie, all’esito della procedura, due candidati avevano ottenevano lo stesso punteggio finale, entrambi in posizione utile per l’assegnazione del posto messo a concorso.

Tra i due candidati veniva dichiarato vincitore quello più giovane d’età.

La graduatoria finale di approvazione della procedura veniva quindi impugnata dall´altro candidato che, in quanto padre di un bambino, aveva lamentato l’irrilevanza della sua maggiore età.

Il Consiglio di Stato, dopo aver richiamato la normativa vigente in materia, ha accolto il ricorso rilevando che nei concorsi pubblici, i titoli di preferenza di carattere generale indicati nel comma 4 dell’articolo 5 del d.p.r. 487/1994 (tra cui, quello di risultare genitore), devono essere valutati prima del criterio della minore età.

Il criterio di preferenza fondato sull’età è applicabile soltanto in via residuale, ovvero solo quando, all’esito delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove, vi siano casi di ex aequo fra i candidati.

 


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