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Piemonte, del. n. 13 – Città metropolitane: non si applica il divieto di affidamento di incarichi di studio e consulenza


La previsione di cui all’articolo 1, comma 420, della legge 190/2014 che stabilisce una serie di divieti, tra cui quello di cui alla lettera g) inerente l’affidamento di incarichi di studio e di consulenza, in quanto norma eccezionale e limitativa dell’autonomia istituzionalmente riconosciuta alle pubbliche amministrazioni, è applicabile esclusivamente alle Province delle regioni a statuto ordinario e non è estensibile alle Città metropolitane.

Questo quanto rilevato dalla Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, nella deliberazione n. 13 depositata il 15 febbraio 2016, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una determinazione avente ad oggetto un incarico di consulenza legale, posta in essere da una Città metropolitana (subentrata alla Provincia a  decorrere dal 1° gennaio 2015).

Come evidenziato dai magistrati contabili, nel percorso tracciato dalla legge 56/2014, la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), in vista di una significativa e progressiva riduzione della spesa corrente, ha imposto alle Province una serie di puntuali divieti (nella gran parte delle ipotesi il comma 420 prevede divieti in ordine all’attivazione di qualsivoglia ipotesi di collaborazione lavorativa).

Trattasi di norma speciale che comprime un principio, una libertà di azione di carattere generale a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni.

La Sezione, in applicazione del principio di cui all’articolo 14 delle Preleggi, ha evidenziato che il comma 420, in quanto norma speciale ed eccezionale, non può applicarsi in via analogica oltre i casi indicati dalla norma limitatrice.

Di conseguenza tali divieti, con le conseguenti limitazioni, non possono essere estesi agli enti non espressamente contemplati, quali le Città metropolitane.

Affermata, quindi, la legittimità dell’incarico conferito dalla Città metropolitana sotto tale profilo, i magistrati contabili hanno tuttavia evidenziato che:

–          con l’atto di conferimento di incarico esterno il funzionario o dirigente che impegna la spesa deve accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (ex articolo 9, comma 1, lett. a), n. 2 del d.l. 78/2009). Tale verifica preventiva, finalizzata ad assicurare l’effettività del pagamento nei tempi stabiliti, è posta in capo a chi effettua l’impegno, essendo a tal fine irrilevante l’apposizione del visto di regolarità contabile rilasciata dal responsabile del servizio di ragioneria che è elemento necessario a garantire la copertura finanziaria della spesa in relazione alle somme stanziate sui vari capitoli di bilancio.

Secondo l’espressa previsione di legge in caso di inosservanza di tale obbligo, quale misura organizzativa per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute, il soggetto inadempiente può incorrere in responsabilità disciplinare ed amministrativa;

–          la mancata adozione del Piano della performance di cui all’art. 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009 inibisce all’ente inadempiente sia l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che abbiano concorso alla mancata adozione del Piano, nonché la possibilità di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 13-16


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