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Legge stabilità 2016: le novità per gli enti locali e gli organismi partecipati


Organismi partecipati

Commi 672/674 – Limiti ai compensi delle società a controllo pubblico

Entro il 30 aprile 2016, il Ministro dell’economia e delle finanze dovrà definire, con proprio decreto, indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e dalle p.a. di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (tra cui regioni, province e comuni), ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.

Per ciascuna fascia sarà determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi erogabili agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario (tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni).

Il rispetto di tale limite dovrà essere verificato da parte dei consigli di amministrazione delle società.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal nuovo decreto.

Fino all’entrata in vigore delle nuove regole, restano validi i tetti attuali previsti dal D.M. 24 dicembre 2013, n. 166 (Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 23-bis del decreti-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 241).

Una volta adottato il nuovo decreto, devono ritenersi abrogati i commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 23-bis del d.l. 201/2011.

Commi 675/676 – Obblighi di informazione a carico delle società controllate

Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle p.a. di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (tra cui regioni, province e comuni), nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate devono pubblicare – in caso di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza o professionali – il tipo di procedura seguito per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

Dovranno essere pubblicate, entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico e fino ai due anni successivi alla cessazione, le seguenti informazioni:

a)      gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata;

b)      il curriculum vitae;

c)      i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;

d)     il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazioni di tali informazioni è condizione di efficacia per il pagamento del relativo compenso.

In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.


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