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Appalti: obbligo di segnalazione all’Anac in caso di utilizzo di false attestazioni SOA


Nel caso di consapevole e volontaria utilizzazione, da parte dell’operatore economico, di un’attestazione affetta da falsità, la Stazione appaltante è tenuta ad avviare il procedimento sanzionatorio ex articolo 48, del d.lgs. 163/2006: esclusione dalla gara, escussione della cauzione provvisoria e segnalazione del fatto all’Autorità.

Questo quanto espresso dal Presidente dell’Autorità nel comunicato pubblicato il 15 febbraio 2016.

In base all’articolo 40, comma 9-ter e 9-quater del Codice dei contratti, nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all’Autorità, la quale se ritiene sussistente l’ipotesi del dolo o della colpa grave in considerazione della rilevanza o gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico a carico dell’impresa che si sia resa responsabile delle falsità, ai fini dell’interdizione per un periodo di un anno dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, nonché dal conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

Come evidenziato dall’Autorità, l’utilizzo (consapevole e volontario) dell’attestazione Soa dopo l’iscrizione nel casellario informatico configura un distinto ed autonomo fatto illecito, per il quale, per quanto concerne gli eventuali profili sanzionatori, ricorre l’applicazione dell’articolo 48 del d.lgs. 163/2006 e, di conseguenza, l’obbligo di attivazione, a carico della Stazione appaltante, sia degli obblighi sanzionatori ivi previsti sia dell’obbligo di segnalazione verso l’Autorità, ove il soggetto non risulti già essere stato escluso dalla gara.

 

 


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