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Toscana, del. n. 15 – Violazione tempi pagamento: incostituzionale la sanzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 41, comma 2, del d.l. n. 66/2014, che prevede il divieto di assunzione qualora i tempi medi di pagamento relativi alle transazioni commerciali risultino superiori ai limiti di legge.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 15/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 febbraio, hanno dichiarato improcedibile il quesito posto dal momento che la disposizione di cui all’articolo 41, comma 2, del d.l. 66/2014 è venuta meno, (con effetto retroattivo ex art. 30, comma 3, legge n. 87/1953: “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”; v. per tutte C.Cost., n. 49/1970, n. 58/1967, n. 127/1966) in quanto è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza 272/2015 (pubblicata in G.U. n. 52 del 30 dicembre 2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Toscana del. n. 15-16

 


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